PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo le leggi del luogo» sono aggiunte le seguenti: «e verificato, per il cittadino o i cittadini italiani, il rispetto di quanto previsto dal capo I del titolo VIII»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Per essere opposto ai terzi in Italia, il matrimonio di un cittadino italiano celebrato da un'autorità straniera deve essere trascritto nei registri dello stato civile italiano. In assenza di tale trascrizione, il matrimonio di un cittadino italiano, validamente celebrato da un'autorità straniera, produce i suoi effetti civili esclusivamente nei confronti dei coniugi e dei loro figli».

Art. 2.

      1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inseriti i seguenti: «Per gli atti di matrimonio l'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla trascrizione, accerta che il matrimonio celebrato da un'autorità straniera sia avvenuto in conformità dell'articolo 16. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III del titolo VIII».

Art. 3.

      1. All'articolo 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La documentazione relativa alla data e al luogo di nascita nonché alla cittadinanza, prevista dal comma 1, non deve riportare una data superiore a tre mesi se rilasciata in Italia e non superiore a sei mesi se rilasciata dal consolato territorialmente competente»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'ufficiale dello stato civile, quando lo ritiene necessario, procede, personalmente o tramite un funzionario delegato, all'audizione, congiunta o separata, dei futuri sposi. In caso di residenza all'estero di uno dei futuri sposi, l'ufficiale dello stato civile chiede all'autorità diplomatica o consolare territorialmente competente di procedere a tale audizione».